Ordinanza contro il degrado urbano in via Ferraris e zona Galassia
Vietato bivaccare, importunare i passanti o litigare senza motivo
ACQUI TERME – Negli ultimi tempi la zona di piazza e via Maggiorino Ferraris e di via IV novembre nei pressi del supermercato Galassia è spesso stata oggetto di segnalazioni e lamentele da parte dei residenti a seguito di episodi di degrado urbano in alcuni casi sfociati in risse tra soggetti evidentemente in preda ai fumi dell’alcol o in atteggiamenti “poco amichevoli” nei confronti di passanti e residenti. Per non parlare di urla e litigi che nel cuore della notte con evidente disturbo alla quiete pubblica. Episodi per i quali, con sempre maggiore frequenza, è richiesto l’intervento della Polizia Locale e dei Carabinieri.
Per arginare tali fenomeni il Comune di Acqui Terme ha emesso un’ordinanza della validità di sei mesi relativamente all’area urbana di via Maggiorino Ferraris e via IV Novembre, limitatamente alla zona del supermercato Galassia, con cui, si legge nell’ordinanza, è fatto espresso divieto di «stazionare o intrattenersi ponendo in essere condotte che impediscano l’accessibilità e la libera fruizione delle aree medesime con comportamenti quali, a mero titolo di esempio, possono essere citati: bivaccare e/o consumare alimenti e bevande sul suolo comunale disseminando rifiuti con pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana; impedire, stazionando davanti ad esercizi commerciali e/o spazi privati impedendo la libera fruizione degli stessi, anche occupando gli spazi di camminamento o importunando i passanti; discutere animatamente senza apparente motivo; limitare la circolazione veicolare e/o pedonale; porre comunque in essere qualsiasi condotta che sia manifestamente lesiva dell’altrui diritto a fruire dei luoghi».
Al di là delle ipotesi di reato esplicitamente previste dalle norme penali, «chiunque ponga in essere condotte che impediscono l’accessibilità e la libera fruizione delle predette aree, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100 a 300 euro ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 e s.m.i.».