Le colf possono richiedere la NaSpI?
Dato che per i lavoratori domestici non cera modo per lInps di verificare per quanti giorni linteressato prestasse effettivamente attività lavorativa, il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo è stato fissato convenzionalmente: servono almeno 5 settimane di contribuzione nei 12 mesi che precedono la cessazione
Dato che per i lavoratori domestici non c?era modo per l?Inps di verificare per quanti giorni l?interessato prestasse effettivamente attività lavorativa, il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo è stato fissato convenzionalmente: servono almeno 5 settimane di contribuzione nei 12 mesi che precedono la cessazione
LAVORO – Cosa succede nel caso in un si dovesse licenziare la collaboratrice familiare: avrà diritto alla NaSpI (Nuova assicurazione Sociale per l’Impiego) ovvero l’indennità mensile di disoccupazione? L’indennità NaSpI è riconosciuta anche ai lavoratori subordinati che possono far valere i seguenti requisiti:- stato di disoccupazione involontario (licenziamento, dimissioni per giusta causa, scadenza contratto),
- non meno di 13 settimane di contribuzione accreditate nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione,
- non meno di trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono la cessazione del rapporto di lavoro.
La durata dell’indennità NaSpI sarà pari alla metà dell’anzianità contributiva maturata nei 4 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro (decurtata di eventuali periodi di indennità già percepiti negli anni precedenti).
La misura dell’indennità NaSpI è determinata dalla retribuzione imponibile previdenziale del quadriennio divisa per le settimane accreditate e moltiplicata per 4,33. L’importo è pari al 75% della retribuzione mensile media del quadriennio per i primi 90 giorni, dal 91° giorno è mensilmente ridotta del 3°.
Importante: al pari di tutte le prestazioni legate al rapporto di lavoro domestico la retribuzione presa a riferimento per la misura dell’indennità non è quella effettiva ma quella convenzionale.
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Retribuzione effettiva |
Retribuzione convenzionale |
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Fino a 7,88 euro |
6,97 euro |
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Da 7,89 fino a 9,59 euro |
7,88 euro |
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Da 9,60 euro |
9,59 euro |
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Retribuzione effettiva |
Retribuzione convenzionale |
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irrilevante |
5,07 euro |
La procedura: la domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione dell’attività lavorativa. La dichiarazione di immediata disponibilità a nuova occupazione sarà rilasciata all’atto dell’invio della domanda di indennità, successivamente entro 15 giorni si dovrà sottoscrivere il patto di servizio con il Centro Per l’Impiego.
Sede Provinciale di Alessandria
Via Faà di Bruno 79
Tel. 0131/25.10.91 – Cell. 333.29.94.285
Sede Zonale di Casale Monferrato
Via Mameli, 65
Tel. 0142/41.87.11 – Cell. 366.54.93.82
Sede Zonale di Tortona
Via Emilia 244
Tel. 0131/81.21.91 – Cell. 333.29.94.285
Sede Zonale di Novi Ligure
Via P. Isola 54/56
Tel. 0143/74.66.97 – Cell. 331.57.46.362
Segretariato Sociale di Valenza
c/o Comunità Parrocchiale
Via Pellizari 1
Tel. 0131/94.34.04 – Cell. 392.70.51.519
Segretariato Sociale di Acqui Terme
Via Nizza 60/B
Tel. 349.97.54.687