Gli arretrati in caso di aziende fallite o cessate
Home
Redazione - redazione@alessandrianews.it  
21 Febbraio 2015
ore
00:00 Logo Newsguard

Gli arretrati in caso di aziende fallite o cessate

I lavoratori dipendenti che intendano beneficiare dell’assegno al nucleo familiare devono presentare apposita domanda al proprio datore di lavoro, il quale provvederà a erogare la prestazione per conto dell’Inps, portandola in compensazione con la contribuzione previdenziale dovuta

I lavoratori dipendenti che intendano beneficiare dell?assegno al nucleo familiare devono presentare apposita domanda al proprio datore di lavoro, il quale provvederà a erogare la prestazione per conto dell?Inps, portandola in compensazione con la contribuzione previdenziale dovuta

PROVINCIA – I lavoratori dipendenti che intendano beneficiare dell’assegno al nucleo familiare devono presentare apposita domanda al proprio datore di lavoro, il quale provvederà a erogare la prestazione per conto dell’Inps, portandola in compensazione con la contribuzione previdenziale dovuta. Anche dopo la risoluzione del rapporto di lavoro (comunque nel rispetto della prescrizione quinquennale) è possibile presentare le richieste di arretrati, anche in questa caso sarà il vecchio datore di lavoro a dover anticipare la prestazione, sia pure per un lavoratore non più alle dipendenze. Nel caso di aziende fallite o cessate la legge autorizza il lavoratore a rivolgersi direttamente all’Inps per il pagamento degli arretrati non richiesti, o richiesti e non percepiti.

Dal 1° gennaio 2015 le domande di assegno al nucleo familiare per le ditte cessate o fallite possono essere presentate solo in via telematica. Il lavoratore che intenda richiedere gli arretrati dovuti da aziende cessate o fallite dovrà avvalersi autonomamente dei servizi telematici messi a disposizione dall’Inps o presentare domanda attraverso i Patronati già abilitati all’invio delle domande.
Oltre a indicare tutti i dati rilevanti per il riconoscimento della prestazione (periodo richiesto, composizione del nucleo, redditi rilevanti), il lavoratore dovrà allegare particolare documentazione a seconda che la ditta sia cessata o fallita:

  • in caso di cessazione: l’Istituto richiede la dichiarazione della ditta da cui risulti la data di fine attività, i motivi della mancata erogazione dell’assegno e l’impegno a non effettuare il pagamento della prestazione successivamente al rilascio della dichiarazione.
  • In caso di fallimento: l’Istituto richiede obbligatoriamente la dichiarazione del curatore fallimentare che attesta gli estremi del fallimento e l’esistenza del rapporto di lavoro. Al lavoratore è richiesto di dichiarare il mancato ricevimento dell’assegno e l’impegno a non insinuare nel passivo fallimentare i crediti per la prestazione che viene richiesta con pagamento diretto.
Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato Acli presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

Sede Provinciale di Alessandria
Via Faà di Bruno, 79
Tel. 0131/25.10.91 – Cell. 333.29.94.285

Sede Zonale di Casale Monferrato
Via Mameli, 65
Tel. 0142/41.87.11 – Cell. 366.54.93.82

Sede Zonale di Tortona
Via Emilia, 244
Tel. 0131/81.21.91 – Cell. 333.29.94.285

Segretariato Sociale di Novi Ligure
Via P. Isola, 54/56
Tel. 0143/74.66.97 – Cell. 331.57.46.362

Segretariato Sociale di Valenza
c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizari, 1
Tel. 0131/94.34.04 – Cell. 392.70.51.519

Segretariato Sociale di Acqui Terme
Via Nizza, 60/B –
Tel. 345.16.19.239 

Articoli correlati
Leggi l'ultima edizione