Modello 730: novità anno 2014
Dal 2014 il 730 sarà presentato anche da coloro che sono titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati ma privi di un sostituto dimposta tenuto a effettuare il conguaglio
Dal 2014 il 730 sarà presentato anche da coloro che sono titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati ma privi di un sostituto d?imposta tenuto a effettuare il conguaglio
PROVINCIA – Come ogni anno anche quest’anno è il periodo di presentazione del modello 730 (da presentare entro il 31 maggio), a cosa serve e quali novità sono previste per il 2014? Il 730 è il modello attraverso il quale tutti i contribuenti dichiarano i redditi dell’anno precedent ricevuti da lavoro dipendente o da pensione. Dal 2014 (con il “decreto del fare“, Dl 69/2013) il 730 sarà presentato anche da coloro che sono titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati ma privi di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, quindi rientrano in questo gruppo di contribuenti:- i lavoratori domestici che non hanno sostituto d’imposta;
- coloro che hanno perso il lavoro nel corso del 2013 e non ne hanno trovato uno nuovo;
- coloro che hanno perso il lavoro nei primi mesi del 2014 perché il loro datore di lavoro ha cessato l’attività;
- coloro che al momento della presentazione della dichiarazione hanno ancora un sostituto d’imposta, ma che non lo avranno più a luglio, mese di effettuazione del conguaglio;
- i dipendenti in aspettativa con assenza di retribuzione o i lavoratori che hanno un sostituto che non è in grado di effettuare il conguaglio.
Queste le principali novità sulle detrazioni che potranno essere richieste.
Detrazioni per figli a carico:
- euro 950 (anziché euro 800) per ogni figlio a carico di età pari o superiore a 3 anni;
- euro 1220 (anziché euro 900) per ogni figlio di età inferiore a 3 anni;
- è inoltre elevato a euro 400 (anziché euro 220) l’importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio con disabilità.
Detrazioni per spese mediche:
detrazione del 19% su tutte le spese mediche e farmaceutiche che eccedono la franchigia di 129,11 euro, le spese che saranno accolte saranno solo quelle documentate da presentazione dello “scontrino parlante” (scontrino con stampato il proprio codice fiscale).
Detrazioni per la ristrutturazione edilizia o acquisto di mobili ed elettrodomestici:
- dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 detrazione del 50% su un limite massimo di spesa di 96.000 euro;
- dal 01 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 detrazione del 40% su un limite massimo di spesa di 96.000 euro;
- dal 01 gennaio 2016 detrazione del 36% su un limite massimo di 48.000 euro.
- dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 detrazione del 65%;
- dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 detrazione del 50%.
- dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015 detrazione del 65%;
- dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016 detrazione del 50%.
coloro che dal 31 dicembre 2013 al 4 agosto 2014 hanno sostenuto spese di ristrutturazione in vista dell’adottamento di misure anti-sismiche possono ottenere detrazioni del 65% su un limite massimo di spesa di 96.000 euro.
Detrazioni sull’assicurazione sulla vita e sugli infortuni:
detrazione del 19% su una cifra massima di 630 euro.
Erogazioni ad istituti scolastici
La detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa è stata estesa alle erogazioni a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle Università e alle erogazioni finalizzate all’innovazione universitaria.
Restituzione di somme tassate precedentemente
L’ammontare non dedotto delle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e restituite nel 2013 all’ente che le ha erogate, può essere portato in deduzione dal reddito complessivo degli anni successivi o in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto.
Detrazioni per le donazioni alle Onlus:
passano al 24% (prima era il 19%), così come le donazioni in favore delle popolazioni colpite da calamità (per un importo fino a 2065 euro) oppure quelle devolute a partiti e movimenti politici (tra 50 euro e 10mila euro).
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