Risparmio energetico: interventi agevolabili al 65 per cento
Prorogato al 31 dicembre la detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica. Per gli interventi relatavi alle parti comuni nei condomini la scadenza è al 30 giugno 2014
Prorogato al 31 dicembre la detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica. Per gli interventi relatavi alle parti comuni nei condomini la scadenza è al 30 giugno 2014
Sono stati invece prorogati al 30 giugno 2014 gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, o per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Anche per questi ultimi interventi la detrazione è del 65%. In sede di conversione del decreto (legge 3 agosto 2013 n. 90) sono state apportate delle modifiche per ciò che riguarda soprattutto gli interventi ammessi a godere dell’agevolazione, che hanno ripristinato la situazione precedente.
Pertanto, rientrano nella detrazione per il risparmio energetico i seguenti interventi:
- Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’11 marzo 2008 (Allegato A). Rientrano, ad esempio, in questa tipologia di interventi, la sostituzione o l’installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati.
- Interventi che riguardano le strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza U (dispersione di calore), espressa in W/m2K (definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010). In questo gruppo rientra, ad esempio, la coibentazione di pareti verticali, tetti, solai; la sostituzione di infissi comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso; la sostituzione dei portoni d’ingresso a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre.
- Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. sono assimilabili ai pannelli solari i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda. In caso di installazione di un sistema termodinamico finalizzato alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, possono essere oggetto di detrazione solo le spese sostenute per la parte riferibile alla produzione di energia termica.
- Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia. In entrambi i casi sono comprese nell’agevolazione anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore, nonché la trasformazione dell’impianto centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. È esclusa, invece, dall’agevolazione la trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo. La detrazione è estesa, inoltre, alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
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